Regolamento sulla neutralità della rete: una guida completa alle norme dell'UE, all'applicazione e alle prospettive globali
- , di Paul Waite
- 29 tempo di lettura minimo
La neutralità della rete garantisce che i fornitori di servizi internet trattino tutto il traffico internet allo stesso modo, senza discriminare in base al contenuto, all'applicazione o alla fonte. Nell'Unione Europea, questo principio è codificato nel Regolamento (UE) 2015/2120, adottato il 25 novembre 2015. Il regolamento rappresenta la pietra miliare della politica di accesso aperto a internet in tutti gli stati membri dell'UE e dello SEE.
Il regolamento è entrato in vigore il 30 aprile 2016, stabilendo sia il quadro per la salvaguardia dell'internet aperta sia la riforma delle tariffe di roaming. Piuttosto che esplorare la teoria astratta, questa guida si concentra sulle regole concrete dell'UE, sui casi di applicazione nazionale e sui dibattiti in corso che determinano come gli operatori di rete e i fornitori di servizi devono operare. Il regolamento si applica specificamente ai servizi di accesso a internet e al roaming all'interno dell'Unione Europea, con l'attuazione gestita dalle autorità di regolamentazione nazionali coordinate dall'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC).
Base giuridica: Regolamento (UE) 2015/2120 e strumenti correlati
Il Regolamento (UE) 2015/2120 reca il titolo ufficiale "che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE e il regolamento (UE) n. 531/2012". Questo strumento a duplice scopo affronta due importanti obiettivi politici:
-
Stabilire regole di neutralità della rete per l'internet aperta
-
Abolire le tariffe di roaming al dettaglio attraverso il principio "roam like at home", in vigore dal 15 giugno 2017
Le disposizioni fondamentali del regolamento figurano nell'articolo 3, che salvaguarda l'accesso aperto a internet, e nell'articolo 5, che stabilisce meccanismi di vigilanza ed esecuzione, comprese le linee guida BEREC. L'articolo 3(3) definisce il requisito fondamentale per il modo in cui i fornitori di banda larga devono gestire il traffico dati:
"I fornitori di servizi di accesso a internet trattano tutto il traffico in modo uguale quando forniscono servizi di accesso a internet, senza discriminazioni, restrizioni o interferenze, e a prescindere dal mittente e dal destinatario, dal contenuto acceduto o distribuito, dalle applicazioni o dai servizi utilizzati o forniti, o dall'apparecchiatura terminale utilizzata."
Il collegamento con il Regolamento (UE) n. 531/2012 sul roaming è significativo. Il Regolamento 2015/2120 modifica definizioni chiave come "prezzo al dettaglio nazionale" e introduce politiche di corretto utilizzo che regolano il modo in cui i fornitori di roaming possono gestire l'utilizzo transfrontaliero.
Una caratteristica fondamentale di questo regolamento UE è la sua diretta applicabilità in tutti gli stati membri. A differenza delle direttive, che richiedono un recepimento nazionale, questo regolamento ha effetto immediato. Tuttavia, le sanzioni e alcune norme procedurali rimangono soggette al diritto nazionale, creando alcune variazioni negli approcci di applicazione in tutta l'Unione Europea.
Obblighi fondamentali di neutralità della rete ai sensi del diritto dell'UE
Le regole sulla neutralità della rete ai sensi del diritto dell'UE creano un quadro completo di diritti e obblighi. Comprendere queste disposizioni è essenziale per chiunque gestisca reti di comunicazioni elettroniche o offra servizi online nel mercato dell'UE.
Diritti degli utenti finali ai sensi dell'articolo 3(1)
L'articolo 3(1) stabilisce i diritti fondamentali degli utenti finali di:
-
Accedere e distribuire informazioni e contenuti
-
Utilizzare applicazioni e servizi di propria scelta
-
Utilizzare apparecchiature terminali di propria scelta
-
Esercitare tali diritti indipendentemente dalla posizione dell'utente finale, dal contenuto, dall'applicazione o dal servizio
Questi diritti si applicano a tutti i contenuti leciti e rappresentano il fondamento dal lato della domanda dell'internet aperta. Il regolamento protegge la scelta degli utenti finali senza qualificazioni basate su accordi commerciali tra fornitori di contenuti e operatori di rete.
Obbligo di parità di trattamento nell'articolo 3(3)
Il requisito della parità di trattamento costituisce il cuore della neutralità della rete. I fornitori di servizi internet devono gestire tutto il traffico di rete senza discriminazioni basate su:
-
Tipo di contenuto o fonte
-
Categoria di applicazione o servizio
-
Identità del mittente o del destinatario
-
Apparecchiatura terminale utilizzata
Ciò significa che i principali fornitori di servizi internet non possono favorire i propri servizi di streaming rispetto ai concorrenti, né possono rallentare l'innovazione limitando le nuove aziende online che cercano di raggiungere i clienti.
Misure ragionevoli di gestione del traffico
Non tutta la gestione della rete costituisce una violazione. Il regolamento consente una gestione ragionevole del traffico quando le misure sono:
-
Trasparenti e chiaramente comunicate
-
Non discriminatorie nell'applicazione
-
Proporzionate all'obiettivo
-
Basate su requisiti di qualità del servizio tecnicamente diversi in modo oggettivo
Ad esempio, gestire le applicazioni sensibili alla latenza (come le videochiamate) in modo diverso dai trasferimenti di dati in blocco (come gli aggiornamenti software) può essere accettabile se fatto per ragioni puramente tecniche piuttosto che per vantaggio commerciale.
Tre eccezioni consentite
L'articolo 3(3) consente misure di gestione del traffico più intrusive in tre circostanze specifiche:
|
Eccezione |
Descrizione |
|---|